CIPL Terziario Confesercenti Piacenza: siglato l’accordo per il premio annuale

Con la busta paga del mese corrente è prevista l’erogazione del premio dell’importo pari a 100,00 euro

Il 9 maggio scorso l’Unione commercianti di Piacenza, la Confesercenti e le OO.SS. Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, rispettivamente delle sedi di Piacenza e Parma, hanno siglato un verbale per stabilire il premio annuale variabile, come indicato all’art. 6 del contratto integrativo provinciale del terziario, della distribuzione e dei servizi.

 

A partire dalla busta paga del mese di maggio, le Parti si impegnano ad erogare il premio nella misura di 100,00 euro lordi con le modalità indicate dal CIPL del 22 marzo 2006. L’emolumento viene corrisposto al personale presente nell’anno 2024 ed in forza al 30 aprile 2025. I dipendenti cessati dal servizio dal 1° gennaio al 30 aprile 2025 sono tenuti alla presentazione di un’apposita richiesta al fine di ricevere il premio. Per quanto riguarda, invece, i parametri sia di valore che di riferimento, le Parti hanno concordato di confermare quelli previsti nel CIPL sopra indicato. 

CIPL Commercio Bolzano: siglata intesa tra Unione Commercio e Sindacati

Le Parti Sociali hanno stabilito un aumento dell’elemento provinciale da 8,00 a 75,00 euro

Il giorno 15 maggio 2025 l’Unione commercio turismo servizi Alto Adige ed i sindacati provinciali Asgb Commercio, Fisascat Sgb/Cisl e Uiltucs Uil/Sgk hanno firmato il nuovo accordo integrativo territoriale terziario, distribuzione, servizi, in vigore dal 1° giugno 2025 al 31 dicembre 2027. 

Dal punto di vista economico, è previsto l’aumento dell’elemento provinciale da 8,00 a 75,00 euro. Detto aumento è assorbibile dalle somme riconosciute esplicitamente a titolo di acconto o anticipazioni su futuri aumenti contrattuali e avviene in 2 tranches:

– da 8,00 a 45,00 euro a partire dal 1° giugno 2025;

– da 45,00 euro a 75,00 euro a partire dal 1° novembre 2026. 

Dal punto di vista normativo, in materia di permessi retribuiti, al fine di farsi riconoscere l’anzianità di servizio maturata presso un datore di lavoro precedente, ai fini della maturazione dei permessi presso il nuovo datore di lavoro, i lavoratori dovranno farne richiesta entro 6 mesi dall’inizio del nuovo rapporto di lavoro. In tal caso i permessi maturano dall’inizio del nuovo rapporto di lavoro. Se la richiesta da parte del lavoratore viene fatta dopo 6 mesi dall’inizio del rapporto di lavoro e comunque entro e non oltre 12 mesi, i permessi maturano a partire dal mese in cui viene formulata la richiesta. Il diritto alla richiesta decade trascorsi 12 mesi dall’inizio del nuovo rapporto di lavoro.

In caso di malattia certificata dei figli, su richiesta del lavoratore, dovranno essere concessi da parte del datore di lavoro i permessi retribuiti che il lavoratore ha eventualmente ancora a disposizione. Anche in caso di visite mediche, su richiesta da parte del lavoratore con preavviso di almeno 15 giorni e dietro presentazione di certificazione medica o conferma di presenza dal medico successivo alla visita, il datore di lavoro dovrà concedere i permessi retribuiti eventualmente ancora disponibili. In caso di mancata consegna di certificazione medica o conferma di presenza dal medico successivo alla visita, l’assenza del lavoratore potrà essere considerata come non giustificata. 

In tema di diritto allo studio e formazione ai lavoratori con anzianità aziendale superiore ai 2 anni viene riconosciuto il diritto di usufruire di 4 ore di formazione annue retribuite. I corsi di formazione dovranno essere concordati tra datore di lavoro e lavoratore.

Per i contratti a tempo determinato in località turistiche, rimane in vigore il protocollo siglato tra le parti il 21 giugno 2019 e prorogato nel 2020 che regola tale materia fino alla prima scadenza del nuovo accordo integrativo territoriale. 

Parasubordinati: “MyINPS” invia comunicazioni per superamento del massimale annuo

Dal mese di maggio arriva una informativa per i lavoratori interessati della Gestione separata (INPS, messaggio 19 maggio 2025, n. 1561).

L’INPS ha comunicato che, a decorrere dal mese di maggio 2025, è previsto l’invio di una comunicazione informativa ai lavoratori parasubordinati con obbligo contributivo presso la Gestione separata, nella quale viene evidenziato che, a seguito delle denunce dei compensi erogati trasmesse con il flusso Uniemens da parte dei committenti, è stato raggiunto il massimale annuo e che, pertanto, non si è più obbligati al pagamento della relativa contribuzione.

Nella comunicazione, che viene inviata tramite “MyINPS”, i lavoratori vengono invitati ad avvisare i committenti al fine di non applicare più la contribuzione previdenziale sui successivi compensi erogati oltre il limite del massimale annuo. Nel caso siano già stati effettuati dei versamenti eccedenti il massimale annuo, si avvisa che, con decorrenza dall’anno successivo e a conclusione dei controlli di merito effettuati sulle denunce Uniemens presentate e relative alla medesima annualità (aventi a oggetto i compensi imponibili e le aliquote applicate), saranno messe a disposizione le somme pagate in eccedenza, che potranno essere richieste con specifica istanza di rimborso.

L’INPS, al fine di agevolare la conoscenza delle effettive somme messe a disposizione, invierà specifica comunicazione sia al lavoratore, sia ai committenti con i relativi dati.

A regime, la sopra descritta comunicazione sarà inviata ai soggetti interessati al raggiungimento del massimale annuo.

CCNL Cinematografia Addetti alle Troupes: resoconto riunione per il rinnovo del contratto

Ripreso il confronto tra le Parti sociali in merito all’orario di lavoro 

Il 14 maggio 2025 si è tenuto l’incontro, tra le Organizzazioni sindacali e la delegazione datoriale, in tema di orario di lavoro. La parte datoriale, ribadendo la necessità di conciliare le specifiche esigenze produttive del settore alla normativa di legge, ha predisposto uno schema di orario medio settimanale riferito ad un massimo di 12 mesi. 

Lo schema prevede prestazioni superiori alle 48 ore con un recupero delle ore e/o giorni come prolungamento del periodo di contratto. La Uilcom ricorda che ha da sempre richiesto la riduzione dell’orario settimanale ed il contenimento del ricorso alla sesta giornata, in quanto consentirebbe un equilibrio tra tempi di lavoro e tempi di vita privata. 

La stessa Organizzazione sindacale ha espresso diverse perplessità sulle criticità nella gestione degli istituti contrattuali ed assistenziali/previdenziali che potrebbero sorgere con l’applicazione del suddetto modello. Pertanto, al fine di un ulteriore approfondimento in tema, si è deciso di comporre una commissione tecnica, paritetica, 2 componenti per sigle sindacali, che si riunirà in data 30 maggio 2025 presso ANICA.

Esonero contributivo per i settori strategici: pubblicato in Gazzetta il decreto attuativo

Il provvedimento definisce i criteri di qualificazione necessari alla richiesta del beneficio da parte dell’impresa e le modalità di accesso (D.M. 3 aprile 2025).

Il decreto attuativo (D.M. 3 aprile 2025) dell’esonero contributivo per i settori strategici previsto dal cosiddetto Decreto Coesione (articolo 21, D.L. n. 60/2024) è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 15 maggio 2025. Il provvedimento definisce i criteri di qualificazione necessari alla richiesta del beneficio da parte dell’impresa che opera nei settori strategici individuati e le modalità di accesso.
In particolare, per ottenere il beneficio sono rilevanti i valori medi percentuali degli investimenti in tecnologie green e digitali sul totale delle risorse investite dall’impresa, la media della domanda di lavoro e i valori medi di competitività delle imprese per ogni singolo dipendente rispetto a ricavi totali, salario medio, investimento totale e in tecnologie digitali e green.
Più nel dettaglio, il decreto riconosce due tipologie di contributi. Il primo che riguarda l’attività imprenditoriale è dedicato alle persone disoccupate con meno di 35 anni, che tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025 avviino un’impresa in Italia nei settori individuati come strategici dal decreto attuativo. Per loro è previsto un contributo di 500 euro mensili, liquidati annualmente in forma anticipata dall’INPS, per massimo tre anni e comunque non oltre la fine del 2028.
Il secondo è dedicato alle assunzioni di under 35, con contratti a tempo indeterminato, in queste nuove realtà: fino a 800 euro mensili per ciascun dipendente a titolo di esonero contributivo totale per i contratti siglati tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025, sempre per tre anni e al massimo fino al 31 dicembre 2028. Restano a carico del datore di lavoro premi e contributi dovuti all’INAIL. L’incentivo è riservato alle piccole imprese e non si applica ai rapporti di lavoro domestico e a quelli di apprendistato. L’esonero inoltre non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento, ma è compatibile, senza riduzioni, con la maxi-deduzione per nuove assunzioni introdotta dalla riforma dell’IRPEF (articolo 4 del D.Lgs. n. 216/2023) e prorogata fino al 2027.
Le domande di ammissione dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica all’INPS che ne verificherà l’ammissibilità e in caso di esito positivo quantificherà gli importi fruibili per ogni anno dal datore di lavoro.