Metasalute: prestazioni sanitarie aggiuntive al Piano Sanitario 2024-2026

Avviate due nuove iniziative straordinarie a partire dal 2 dicembre 2024

Il Fondo Metasalute informa i propri iscritti che a partire dal 2 dicembre 2024, verranno avviate due nuove iniziative straordinarie al fine di garantire delle prestazioni sanitarie aggiuntive ai Piani Sanitari 2024-2026 che verranno gestite e rimborsate direttamente dal Fondo stesso.
I Progetti Speciali si riferiscono a:
Prestazioni specialistiche aggiuntive per i nuclei familiari numerosi: per garantire una più equa copertura delle spese sanitarie a chi ha 3 o più figli a carico, è prevista un’ulteriore possibilità di rimborso, al raggiungimento del massimale previsto dal Piano Sanitario 2024-2026, per l’assistenza specialistica ambulatoriale;
Assistenza per famiglie con figli affetti da Autismo, Schizofrenia e DSA: rimborso delle spese sanitarie per prestazioni specifiche sostenute dalle famiglie con figli affetti da Autismo, Schizofrenia e Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA).
Queste prestazioni verranno erogate grazie al fondo per finalità istituzionali (destinato anche alla gestione delle prestazioni sanitarie a carattere straordinario) fino al 31 dicembre 2025 e fino all’esaurimento delle somme stanziate per le iniziative, come deliberato dal Consiglio d’Amministrazione del Fondo.
Le richieste di prestazioni collegate ai Progetti speciali sono richiedibili esclusivamente dall’Area Riservata del Fondo Metasalute, accessibile dal sito internet.

CCNL Logistica, trasporto merci e spedizioni: rinnovato il contratto fino al 2027

Previsto un aumento medio a regime di 230,00 euro per il personale non viaggiante e di 260,00 euro per quello viaggiante 

Il 6 dicembre 2024 le Parti Sociali di settore hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto applicabile ai dipendenti dei settori Logistica, trasporto merci e spedizioni, scaduto il 31 marzo scorso e conseguentemente sono state revocate le 2 giornate di sciopero programmate per il 9 e 10 dicembre prossimi. I Sindacati si sono riservati di sciogliere entro il 27 gennaio 2025 la riserva sull’accordo di rinnovo a seguito della consultazione dei lavoratori. 
Con il rinnovo del contratto le Parti hanno aggiornato la disciplina sia dal punto di vista economico che normativo, introducendo novità su numerose materie, tra cui orario di lavoro, appalti, mercato del lavoro, classificazione del personale, contrasto all’assenteismo, diritti dei lavoratori.
Sul piano economico l’accordo prevede un aumento medio a regime di 230,00 euro per il personale non viaggiante e di 260,00 euro per quello viaggiante da erogarsi in 4 rate di cui la prima decorrente dal prossimo mese di gennaio, data dalla quale cesserà di essere erogata l’ICE (Indennità di Copertura Economica) prevista per il periodo di vacanza contrattuale. E’ stata altresì introdotta una nuova voce retributiva denominata EPA (Elemento Professionale d’Area) che va a comporre l’aumento complessivo unitamente all’importo sui minimi tabellari. L’EPA costituisce un elemento retributivo a tutti gli effetti avendo incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge compreso il TFR.
Dal punto di vista normativo è stato ampliato il campo di applicazione del contratto con la previsione, da un lato, di alcune attività (corrieri espresso, imprese svolgenti attività soggette all’autorizzazione postale generale e aziende di trasloco) e l’introduzione, dall’altro lato, di nuove attività quali la consegna e montaggio arredi e le attività di logistica al di fuori della filiera del trasporto e della movimentazione merci. La classificazione del personale è stata aggiornata con l’inserimento di profili nuovi e la cancellazione di quelli ormai superati.
In materia di orario di lavoro per il personale addetto alle attività di magazzino e delle aree di stoccaggio e movimentazione merci, nonché per gli addetti alle officine
interne, è stata introdotta la possibilità di modificare l’orario di lavoro al termine di ogni trimestre (anziché del semestre) senza necessità di accordo ma previo esame col
sindacato.

Tutela assicurativa degli studenti: l’erogazione delle prestazioni sanitarie

Forniti chiarimenti in materia di prestazioni integrative riabilitative in caso di frequenza della scuola durante il periodo di inabilità temporanea (INAIL, nota 5 dicembre 2024, n. 11322).

L’INAIL ha fornito chiarimenti sulle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, in particolare le prestazioni integrative riabilitative, erogabili agli studenti in caso di frequenza della scuola o istituto di istruzione durante il periodo di inabilità temporanea conseguente all’evento lesivo.

L’Istituto, peraltro, è intervenuto in materia per rispondere ad alcuni quesiti e lo ha fatto innanzitutto osservando che la tutela assicurativa degli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendano a esperienze tecnico scientifiche od esercitazioni pratiche è stata codificata dall’articolo 4, comma 1, n. 5) del D.P.R. n.
1124/1965 e dall’articolo 1, comma 3, n. 28).

In effetti, l’estensione dell’ambito operativo della tutela stabilita per l’anno scolastico e accademico 2023/2024 dall’articolo 18 del D.L. n. 48/2023 (Decreto Lavoro) e per l’anno scolastico/accademico 2024-2025 dall’articolo 9 del D.L. n.113/2024, ha riguardato l’ambito operativo della tutela assicurativa con riferimento all’occasione di lavoro e non le prestazioni.

Agli studenti, così come a tutti i lavoratori tutelati dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, spettano le prestazioni sanitarie anche dopo la guarigione clinica e non solo durante il periodo
dell’inabilità temporanea, se il medico dell’INAIL ritiene che le stesse siano necessarie al recupero della capacità “lavorativa”, ovvero al recupero dell’integrità psico-fisica dell’infortunato, indipendentemente dal fatto che prosegua o meno l’astensione assoluta dall’attività lavorativa o, nel caso specifico, dalla frequenza della scuola o istituto di istruzione.

Si tratta, peraltro, di una situazione che non riguarda solo gli alunni delle scuole, compresi quelli che frequentano i percorsi PCTO (ex alternanza scuola lavoro), ma anche gli apprendisti per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (riservato ai giovani dai 15 ai 25 anni compiuti) e quelli di alta formazione e ricerca, in quanto il D.Lgs.n. 81/2015 ha introdotto con l’articolo 41, comma 3, il
sistema duale con conseguente operatività di tutele differenziate, a seconda che l’infortunio avvenga sul posto di lavoro oppure nella scuola/istituto/università (in questo secondo caso non spetta l’indennità di temporanea).
Inoltre, aggiunge l’INAIL, l’eventualità che lo studente riprenda a frequentare la scuola prima della guarigione clinica è frequente, ad esempio in caso di fratture o traumi che non impediscano di seguire le lezioni o sostenere gli esami.

CCNL Vigilanza Privata: disciplinate le modalità di erogazione dell’Una Tantum

Le Parti Sociali hanno definito le modalità di erogazione dell’Una Tantum di cui agli accordi del 30 maggio 2023 e 16 febbraio 2024

Agci, Anivp, Assiv, Confcooperative Lavoro e Servizi e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil in data 2 dicembre 2024 hanno disciplinato le modalità di erogazione dell’Una tantum di cui agli accordi del 30 maggio 2023 e 16 febbraio 2024. I lavoratori aventi diritto all’erogazione delle tranche di Una Tantum sono quelli inquadrati sia nel ruolo tecnico operativo (G.p.G.) sia nel ruolo amministrativo di cui all’art. 31 del CCNL in forza nel settore alla data del 30 maggio 2023, con le seguenti modalità:
– prima e seconda tranche di 135,00 euro (per i lavoratori inquadrati al 4° livello da riparametrarsi per gli altri livelli d’inquadramento e per i lavoratori part-time) previste in pagamento per i mesi di settembre 2023 e settembre 2024 sono da riconoscere per intero al personale inquadrato sia nel ruolo tecnico operativo (G.p.G.) che nel ruolo amministrativo di cui all’art. 31 del CCNL. In caso di difformi applicazioni da parte delle imprese rispetto a quanto sopra definito, le tranches suddette saranno versate agli aventi diritto che non l’avessero ancora percepita con la mensilità di novembre 2024;
– terza tranche pari a 130,00 euro (per i lavoratori inquadrati al 4° livello da riparametrarsi per gli altri livelli e per i lavoratori part time) con la retribuzione del mese di settembre 2025, a condizione che sia ancora in forza al momento dell’erogazione della tranche. Ai lavoratori, interessati da procedure di cambio appalto nel periodo ricompreso tra il 1° ottobre 2024 ed il 30 settembre 2025, il pagamento della terza tranche di una tantum sarà corrisposto dall’impresa uscente, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, pro quota per ogni mese di effettiva permanenza in servizio alle proprie dipendenze e I’eventuale importo residuo verrà liquidato dall’impresa subentrante nei tempi ed alle condizioni sopra previste.
Le Parti Sociali hanno precisato che gli importi di Una Tantum di cui sopra non sono utili ai fini del computo di alcun istituto contrattuale o legale ivi compreso il trattamento di fine rapporto. 

CIPL Agricoltura Operai Brindisi: sottoscritto il contratto di rinnovo

Previsti aumenti del 4% a partire da ottobre 2024 e maggiori tutele per gli operai agricoli

Nei giorni scorsi le Parti sociali hanno siglato il il contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Brindisi, scaduto il 31 dicembre scorso, con validità fino al 31 dicembre 2027
Il contratto prevede l’incremento delle retribuzioni del 6,5% da corrispondere attraverso due tranche:
– 4% con decorrenza 1° novembre 2024;
– 2,5% dal 1° gennaio 2025. 
Tra i temi principali, è stato trattato quello della parità di genere, del contrasto al lavoro nero e delle evasioni ed elusioni contributive. Invero, con il rinnovo si è voluto stimolare l’adesione alla Rete nazionale del lavoro agricolo di qualità e sollecitare la sezione territoriale della rete per il lavoro agricolo di qualità di Brindisi al fine di promuovere iniziative efficaci di contrasto alla intermediazione illegale, al lavoro nero ed alla elusione ed evasione contributiva, attraverso piani di vigilanza attiva rivolta alle sacche di reticenza ala legalità e trasparenza; promuovere e realizzare piani di apprendimento linguistico e di formazione mirata; attivare corsi per Responsabile dei Lavoratori per la sicurezza. 
Di seguito, gli ulteriori punti qualificanti del contratto: promuovere azioni positive sulle questioni del trasporto e delle politiche abitative valorizzando e qualificando il lavoro del tavolo permanente Prefettizio per il contrasto al caporalato; implementare le misure di sostegno integrativo ai lavoratori garantendo la tutela con misure che sappiano colmare le lacune della previdenza e della sanità pubblica e della previdenza integrativa nazionale; sperimentare, ove possibile, l’introduzione di pratiche di contrattazione aziendale finalizzate alla gratificazione dell’impegno lavorativo in situazioni di comprovata crescita economica.