Legge di bilancio 2025: i chiarimenti dell’Agenzia sui Bonus edilizi

L’Agenzia delle entrate fornisce istruzioni operative sulle novità fiscali introdotte dalla Legge di bilancio 2025 in materia di detrazioni per interventi di recupero edilizio, efficienza energetica (Ecobonus), miglioramento sismico (Sismabonus) e Superbonus (Agenzia delle entrate, circolare 19 giugno 2025, n. 8/E).

L’Agenzia, con il nuovo documento di prassi, fa il punto sulle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2025 in materia di bonus edilizi. Spazio anche a chiarimenti sugli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, in tema di Superbonus per condomìni e Onlus e sulla ripartizione della detrazione in dieci quote annuali.

 

Interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici

Il comma 54 della Legge di bilancio 2025 modifica l’articolo 16-bis, comma 3-ter, del TUIR. La modifica anticipa l’applicazione dell’aliquota di detrazione ridotta al 30% per le spese agevolate, estendendola anche agli anni 2025, 2026 e 2027. Precedentemente, tale riduzione era prevista solo per le spese sostenute nel periodo 2028-2033. Restano escluse da questa riduzione al 30% le spese per interventi di sostituzione di gruppi elettrogeni di emergenza esistenti con generatori a gas di ultima generazione, per le quali la detrazione rimane al 50%.

 

Il comma 55, lettera a), proroga le agevolazioni per l’Ecobonus fino al 31 dicembre 2027. Per le spese documentate sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, le aliquote di detrazione sono rimodulate e fisse per tutte le tipologie di interventi agevolati, ad eccezione degli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili1. Le aliquote sono:

  • 36% per le spese sostenute nel 2025;

  • 30% per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027. 

Tali detrazioni sono elevate se gli interventi sono realizzati da titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale:

  • 50% per le spese sostenute nel 2025;
  • 36% per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027.

Le nuove aliquote si applicano a tutte le tipologie di interventi agevolati dall’articolo 14 del D.L. n. 63/2013, inclusi quelli che fino al 2024 prevedevano detrazioni più elevate (es. interventi su parti comuni condominiali o interventi congiunti di riduzione del rischio sismico e riqualificazione energetica).

I limiti di detrazione e di spesa per singola unità immobiliare rimangono invariati.

 

Recupero del patrimonio edilizio

Il comma 55, lettera b), n. 1), della Legge di bilancio 2025 modifica l’articolo 16 D.L. n. 63/2013.

Per le spese documentate relative agli interventi indicati nell’articolo 16-bis del TUIR, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, e ad esclusione degli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari a:
– 36% delle spese sostenute nel 2025;

– 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027.

Il limite massimo di spesa rimane a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è elevata, sempre entro il massimale di 96.000 euro, se le spese sono sostenute da titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale:
– 50% per le spese sostenute nel 2025;

– 36% per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027.

 

Sismabonus

Il comma 55, lettera b), n. 2), poi, introduce il nuovo comma 1-septies.1 nell’articolo 16 del D.L. n. 63/2013, il quale stabilisce che le detrazioni del Sismabonus (commi da 1-bis a 1-septies) spettano anche per le spese documentate sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, con misure fisse per tutte le tipologie di interventi agevolati:

  • 36% per l’anno 2025;

  • 30% per gli anni 2026 e 2027.

Anche in questo caso, la detrazione è elevata per le spese sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale:

  • 50% per l’anno 2025;

  • 36% per gli anni 2026 e 2027.

Queste nuove aliquote si applicano a tutte le tipologie di interventi Sismabonus, comprese quelle che in precedenza beneficiavano di detrazioni più elevate (es. passaggi di classe di rischio, interventi su parti comuni condominiali, demolizione e ricostruzione da parte di imprese con successiva alienazione).

I limiti di spesa ammessi alle detrazioni (es. 96.000 euro per unità immobiliare) restano confermati.

Bonus mobili

Il comma 55, lettera b), n. 3), proroga il bonus mobili per le spese sostenute nel 2025, mantenendo lo stesso limite di spesa di 5.000 euro previsto per il 2024.

 

La Legge di bilancio 2025 esclude dall’Ecobonus e dal bonus recupero del patrimonio edilizio gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, in linea con la Direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024 sulla prestazione energetica nell’edilizia. L’esclusione non si applica a microcogeneratori (anche se a combustibili fossili), generatori a biomassa e pompe di calore ad assorbimento a gas. I sistemi ibridi (pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica) possono continuare a beneficiare dell’agevolazione.

Anche il Superbonus esclude le spese sostenute nel 2025 per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche a combustibili fossili. Tuttavia, se prima del 1° gennaio 2025 è stata presentata la CILA (o istanza per titolo abilitativo in caso di demolizione/ricostruzione), l’intervento di sostituzione di tali caldaie, anche se realizzato nel 2025, continua a rilevare ai fini del miglioramento di almeno due classi energetiche.

Maggiorazioni per i titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale

Gli articoli 14, comma 3-quinquies (Ecobonus), e 16, commi 1 (recupero del patrimonio edilizio), e 1-septies.1 (Sismabonus) del D.L. n. 63/2013 prevedono aliquote di detrazione maggiorate per interventi su unità immobiliari adibite ad abitazione principale. Le maggiorazioni spettano a condizione che il contribuente sia titolare di un diritto di proprietà (inclusa nuda proprietà e proprietà superficiaria) o di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione) sull’unità immobiliare. La titolarità deve sussistere all’inizio dei lavori o al momento del sostenimento della spesa, se antecedente. Il familiare convivente o il detentore dell’immobile (locatario o comodatario) non possono beneficiare delle aliquote maggiorate, ma solo di quelle non maggiorate (36% per il 2025, 30% per il 2026 e 2027).

Per “abitazione principale” si intende quella in cui la persona fisica o i suoi familiari dimorano abitualmente, come definito dall’articolo 10, comma 3-bis del TUIR. La maggiorazione si applica anche se l’immobile è la dimora abituale di un familiare del contribuente. Se si possiedono due immobili, uno proprio e uno di un familiare, si fa riferimento esclusivamente all’immobile adibito a dimora abituale del titolare dell’immobile. La maggiorazione spetta anche per interventi su pertinenze già vincolate all’abitazione principale. Se l’unità immobiliare non è abitazione principale all’inizio dei lavori, la maggiorazione spetta a condizione che lo diventi al termine dei lavori.

Per il “Sismabonus acquisti” e gli interventi di ristrutturazione di interi fabbricati, l’unità immobiliare deve essere adibita ad abitazione principale entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui si fruisce per la prima volta della detrazione. Lo stesso vale per l’acquisto o la costruzione di box o posti auto pertinenziali.

Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici, la maggiorazione si applica alla quota di spese imputata al singolo condomino che rispetti i requisiti di titolarità e destinazione ad abitazione principale. Gli altri condòmini fruiscono delle aliquote non maggiorate. Questi chiarimenti valgono anche per condomini minimi e interi edifici di un unico proprietario. Se l’immobile cessa di essere abitazione principale in successivi periodi d’imposta, il contribuente può comunque continuare a beneficiare dell’aliquota maggiorata.

 

Superbonus

Il comma 56, lettera a), modifica la disciplina del Superbonus aggiungendo il nuovo comma 8-bis.2 all’articolo 119 del D.L. n. 34/2020.

La detrazione del 65% delle spese sostenute nel 2025 (prevista per condomini, persone fisiche su edifici da due a quattro unità immobiliari anche di unico proprietario, e ONLUS/ODV/APS) spetta solo se al 15 ottobre 2024 risultava:

  • presentata la CILA (per interventi diversi da quelli condominiali);
  • adottata la delibera assembleare e presentata la CILA (per interventi condominiali);
  • presentata l’istanza per il titolo abilitativo (se gli interventi comportano demolizione e ricostruzione).

Il comma 56, lettera b), introduce inoltre il nuovo comma 8-sexies nell’articolo 119, che riconosce la facoltà di ripartire in dieci quote annuali di pari importo la detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Tale opzione può essere esercitata tramite dichiarazione dei redditi integrativa da presentarsi entro il 31 ottobre 2025 (termine per la dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2024). Se dalla dichiarazione integrativa emerge un maggior debito d’imposta, la maggiore imposta dovuta va versata senza sanzioni e interessi entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta 2024.

Per le spese sostenute dal 2024 in poi, la detrazione Superbonus è sempre ripartita in dieci quote annuali.

DSU precompilata: implementata l’esclusione automatica dei titoli di Stato

La riduzione è valida fino a un valore massimo di 50.000 euro per nucleo familiare (INPS, messaggio 16 giugno 2025, n. 1895).

L’INPS ha comunicato che il servizio di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in modalità precompilata, a partire dal 16 giugno 2025, è stato implementato con i valori del patrimonio mobiliare al netto dei titoli di Stato, dei buoni fruttiferi postali e dei libretti di risparmio postale.

La riduzione si riferisce al patrimonio mobiliare posseduto al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU, fino a un valore complessivo massimo di 50.000 euro per nucleo familiare.

La riduzione è applicata secondo il seguente ordine di priorità: si riducono i valori del dichiarante, poi quelli degli altri componenti del nucleo in ordine di età, partendo dal più anziano. Infine, nel caso ci siano ancora valori da ridurre, si applica anche ai genitori non coniugati e non conviventi.

Nell’ambito del medesimo soggetto, l’esclusione è applicata ai rapporti finanziari secondo il seguente ordine di priorità: prima si riducono i titoli di Stato (codici 2 e 6), poi i buoni fruttiferi postali (codici 7 e operatore finanziario Poste), e per ultimi i libretti di risparmio postale (codici 3 e operatore finanziario Poste). 

In calce al Quadro FC2 dei componenti per i quali sono state applicate le riduzioni, cliccando sul pulsante “Apri Dettaglio Decurtazione applicata” è possibile visualizzare una tabella che riassume le esclusioni fatte ai valori patrimoniali. Il dichiarante deve controllare i dati del Quadro FC2, in particolare i valori dei rapporti finanziari, e può accettarli o modificarli in base a quanto previsto dalla normativa.

Nel caso, invece, di presentazione della DSU in modalità autodichiarata, il messaggio spiega che per i libretti di risparmio postale la riduzione dei valori deve essere effettuata sia nel campo “Saldo al 31 dicembre”, sia nel campo “Giacenza media” del Quadro FC2.

 

CCNL Miniere: aperta la trattativa per il rinnovo del contratto

Le Organizzazioni sindacali hanno presentato la piattaforma rivendicativa

Il 18 giugno 2025, le Parti sociali Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil e Assorisorse si sono incontrate per discutere il rinnovo del CCNL che interessa le lavoratrici ed i lavoratori del settore delle Miniere. Il contratto è scaduto lo scorso 31 marzo. 

Attraverso la piattaforma rivendicativa, le OO.SS. hanno avanzato la richiesta di un aumento salariale per il triennio 1° aprile 2025 – 31 marzo 2028 di 300,00 euro al 5° livello e una riforma del sistema classificatorio. E’ stata proposta anche l’introduzione del libretto formativo digitale e di istituzioni paritetiche dedicate alla formazione e politica di genere. 

Con riferimento al welfare contrattuale, richiesto l’incremento a carico dell’azienda nei fondi sanitari e previdenziali, e la realizzazione politiche di allargamento della platea di accesso ai fondi. Sulla sicurezza i sindacati hanno ribadito l’esigenza di strumenti formativi con una giornata in più all’anno.

In conclusione, le sigle ritengono sia necessario una sottoscrizione rapida del rinnovo, per affrontare la crisi economica che i dipendenti del settore stanno vivendo, a causa della pesante inflazione di questi anni per difendere il potere d’acquisto dei salari.

 

CCNL Metalmeccanica P.I. Confapi: con l’adeguamento IPCA nuovi minimi da giugno



Dal 1° giugno 2025 in arrivo incrementi sui minimi retributivi, indennità di trasferta e reperibilità


Nella giornata di ieri, 19 giugno 2025, Unionmeccanica Confapi e Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil hanno sottoscritto il verbale di accordo in attuazione dell’ipotesi di accordo 26 maggio 2021 in materia di adeguamento dei minimi contrattuali, indennità di trasferta e reperibilità.


Secondo quanto comunicato dall’ISTAT il 12 giugno scorso e sulla base della dinamica inflattiva consuntivata relativa all’anno 2024, misurata con “IPCA al netto degli energetici importati” pari all’1,3%, le Parti Sociali hanno definito i minimi da riconoscere alle lavoratrici ed ai lavoratori del settore, con decorrenza 1° giugno 2025.


















































Livello Aumenti
dal 1° giugno 2025
Minimi retributivi
dal 1° giugno 2025
1 20,37 1.587,26
2 22,50 1.752,96
3 24,96 1.944,96
4 26,04 2.029,28
5 27,90 2.173,76
6 29,91 2.330,66
7 32,09 2.500,42
8 34,90 2.719,17
8 Q 34,90 2.719,17
9 38,81 3.023,98
9 Q 38,81 3.023,98

Per gli istituti della trasferta forfettizzata e della reperibilità in essere alla data del 31 maggio 2025, l’adeguamento segue quanto indicato dall’ISTAT, vale a dire l’1,3%. 


Indennità di trasferta














Indennità di trasferta Importi
dal 1° giugno 2025
Trasferta interna 50,32
Quota pasto meriano o serale 13,00
Quota pernottamento 25,28

Indennità di reperibilità


































Livello 16 ore (giorno lavorato) 24 ore (giorno libero) 24 ore festive 6 giorni 6 giorni con festivo 6 giorni con festivo e giorno libero
Superiore al 5° livello 7,89 12,98 13,66 52,45 53,12 58,21
4° e 5° livello 6,87 10,77 11,56 45,10 45,88 49,79
1°, 2°, 3° livello 5,76  8,67 9,36  37,48 38,17 41,09



CCNL Sanità-Personale non medico: siglata l’ipotesi di accordo per il triennio 2022-2024



L’accordo prevede aumenti retributivi medi pari a 172,00 per 13 mensilità e l’introduzione della tutela da aggressioni


Il 18 giugno 2025 l’Aran e le Parti sindacali hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo relativa al personale del Comparto Sanità-Personale non medico per il triennio 2022-2024. Il rinnovo riguarda oltre 581.000 dipendenti, compresi quelli che lavorano nella sezione della ricerca sanitaria.


 


Le novità inserite nell’accordo riguardano il trattamento normo-economico del personale che contribuisce a migliorare e valorizzare le competenze professionali. A tal proposito, è stata ampliata la platea dei possibili dipendenti che possono accedere all’area di elevata qualificazione. Infatti, oltre alla laurea magistrale, accompagnata da un incarico di funzione di almeno 3 anni, è stata introdotta la possibilità di accesso per il personale con laurea triennale e con incarico di funzione di almeno 7 anni o in possesso di titoli di studio equipollenti, sempre con almeno 7 anni di incarico di funzione.


 


A tal proposito, c’è anche la possibilità di coniugare lo straordinario in presenza di incarico fino al valore di 5.000,00 euro. Sono state introdotti strumenti di age management e la possibilità di fruire delle ferie anche ad ore. Inoltre, è stata introdotta la specifica tutela per il personale oggetto di aggressioni da parte di terzi, con il patrocinio legale da parte dell’Azienda e la possibilità, se richiesta dal dipendente, di beneficiare di un supporto psicologico.


 


Aggiornate anche le indennità di specificità infermieristica e di tutela del malato, l’indennità di pronto soccorso con un meccanismo di distribuzione delle risorse tra regioni in linea con quanto previsto dal contratto dell’area. 


L’aumento medio mensile previsto è pari a 172,00 euro per 13 mensilità. Di seguito gli importi per l’area di Elevata qualificazione per 12 mensilità a cui aggiungere la 13a mensilità.




















Area Minimo da 1.1.2024
Elevata qualificazione 34.634,49
Professionisti della salute e dei funzionari 24.918,93
Assistenti 22.961,79
Operatori 21.545,34
Personale di supporto 20.419,05










Profilo Minimo da 1.1.2024
Ricercatore sanitario 26.744,35
Collaboratore professionale di ricerca sanitaria 24.918,93